Norme per il diritto a lavoro dei disabili: la legge n.68 del 12 marzo 1999 e successive modifiche regolamentano l’inserimento e l’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro. Uno strumento normativo da conoscere per le persone con disabilità che vogliono conoscere i propri diritti in ambito di occupazione. Non di rado, le persone che partecipano all’Inclusion Job Day avrebbero i requisiti per rientrare in queste tutele di legge ma non ne conoscono i dettagli. Sicuramente le competenze, le attitudini e la motivazione sono alla base, ma nelle dinamiche del mercato del lavoro e negli adempimenti prescritti della legge, l’appartenere o meno alle liste del collocamento mirato ai sensi della legge, può fare la differenza nell’assunzione.
Difatti, l’articolo 1 della legge 68 recita “La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”
Superato il concetto di “obbligo” lavorativo dalla legge 482, la legge 68/99 introduce il concetto di collocamento “mirato”. Trattato all’interno dell’art 2, il collocamento mirato è inteso come una serie di strumenti di natura tecnica e a funzione di supporto, per permettere di valutare ed integrare adeguatamente i talenti delle persone con disabilità in base alle capacità lavorative. Le attività del collocamento mirato previsto dalla legge 68 allargano il raggio d’azione e di supporto anche attraverso scrupolose analisi dei posti di lavoro, azioni positive e soluzioni di tutte quelle problematiche o “barriere” connesse con ambienti e strumenti lavorativi.
Legge 68: a chi si applica
L’accertamento delle condizioni di disabilità è svolto dalle commissioni previste dalla legge 104/92
Le Associazioni di categoria come ad esempio, ENS, ANFFAS, UIC sono attive su tutto il territorio nazionale a supporto delle persone con disabilità. Difatti, una volta ottenuto il certificato che attesti la patologia invalidante, le Associazioni di categoria, insieme all’INPS e ai patronati offrono il loro supporto raccogliendo le domande di riconoscimento dei benefici. Una volta sostenuta la visita medica d’accertamento presso la Commissione medico Legale, i benefici e le agevolazioni garantite dal riconoscimento sono:
- Per i lavoratori assunti a norma della legge 68 si applica il trattamento economico e normativo come per tutti gli altri lavoratori
- Il lavoratore è tutelato sul posto di lavoro non potendo svolgere mansioni non adatte al tipo di disabilità riconosciuta.
- In caso di disabilità acquisita sul posto di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a mantenere e conservare il posto al lavoratore con disabilità.
Sono quattro le tipologie di cittadini disabili a cui si applica la legge 68:
1) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai disabili intellettivi, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
2) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Inail;
3) le persone non vedenti o sorde;
4) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.
Le novità della Legge 68 del 1999
Una delle novità più interessanti e degna di nota, contenuta all’interno della legge 68, riguarda sempre l’inserimento e la valorizzazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. Le tipologie di convenzioni introdotte nel 2007 a modifica del testo della legge 68 sono due:
1) La prima, attraverso la formazione mirata, introduce il concetto di convenzioni volto all’inserimento lavorativo temporaneo.
2) La seconda introduce convenzioni d’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Tra le due convenzioni la differenza riguarda le specifiche della persona con disabilità che desidera entrare nel mondo del lavoro. Entrambe partono sempre dalle prerogative offerte dalla legge 68 in questione ma la prima si riferisce all’inserimento lavorativo temporaneo applicabile a tutte le persone con disabilità in generale. Diversamente, nelle convenzioni d’inserimento lavorativo, possono rientrare nuovi lavoratori che presentino particolari caratteristiche che influiscono direttamente nel normale inserimento lavorativo.